Art. 4.
(Fiscalizzazione degli oneri sociali).

      1. A decorrere dal terzo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, ai datori di lavoro privati è concessa una riduzione degli oneri sociali per ciascuna lavoratrice madre del 10 per cento, relativamente a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 2, del 7 per cento relativamente a quanto previsto dal primo periodo del comma 2 e del 5 per cento relativamente a quanto previsto dal secondo periodo del comma 2 del medesimo articolo 2 nonché del 3 per cento relativamente a quanto previsto dall'articolo 3.